Ho migliorato la struttura del delitto di abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (art. 333), quantunque nessuna osservazione sia stata fatta in proposito. Il progetto stabiliva l'aggravamento, dipendente dall'essere derivato pubblico nocumento, soltanto nel caso dell'effettivo abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro, e non anche in quello dei così detti ostruzionismo e sabotaggio. Io ho considerato che v'era ragione di ritenere aggravato il reato per la verificazione del nocumento anche in questo caso, che non solo non è meno grave, ma che apparisce anzi più odioso e insidioso, attesa l'ipocrisia, e talvolta la provocante perfidia del fatto. Ho quindi modificato l'articolo in modo da rendere possibile in entrambe le ipotesi l'applicazione di tale aggravamento.
Relazione al Codice penale (1930), n. 138
Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc., e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute «nell'articolo precedente». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito e tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto. Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, «ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate». Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome «che» (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: «qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc.».
Relazione al Codice penale (1930), n. 139