Art. 338 c.p.Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

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[1]Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita' costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. 6 48 56

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

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Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali: [...] b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale"; - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale"; - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Testo vigente dal 22 maggio 1970 al 29 settembre 1982 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art338 · fonte su Normattiva