Art. 34 c.p.Decadenza dalla responsabilita' genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

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[1]La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

[2]La condanna per delitti commessi con abuso della patria potesta' o dell'autorita' maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

[3]La perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

[4]La sospensione dall'esercizio della patria potesta' dell'autorita' maritale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art34 · fonte su Normattiva