Art. 34 c.p.Decadenza dalla responsabilita' genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

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[1]La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.

[2]La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

[3]La decadenza dalla potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

[4]La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

[5]((Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori)).

Testo vigente dal 28 febbraio 1990 al 7 febbraio 2014 · versione 121 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art34 · fonte su Normattiva