Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Reati contro la famiglia - Delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Regime di procedibilità - Punibilità d'ufficio - Punibilità a querela - Omessa previsione, a differenza del reato di sottrazione di persone incapaci - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210035).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato di delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero sia perseguibile d’ufficio anziché a querela. La disposizione censurata – che si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori – non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., per il quale è prevista la punibilità a querela. Il legislatore, nel prevedere tale diverso regime di perseguibilità, ha esercitato la propria discrezionalità in maniera non irragionevole in ragione del rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dal reato in esame, correlato al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. La condotta realizzata all’estero, infatti, è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen., e, quindi non comparabile, in quanto incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. (Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43100; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092).
sentenza 71/2024massima n. 46154 Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero commesso dal genitore - Sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna - Applicazione automatica della pena accessoria - Denunciata lesione del principio secondo cui l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Natura pattizia, e non consuetudinaria, del parametro evocato (nella specie: Convenzione sui diritti del fanciullo) - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo - dell'art. 574- bis cod. pen., che sanziona la sottrazione e il trattenimento all'estero di minore commesso dal genitore. La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, non rientra tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi del parametro evocato; essa, tuttavia, vincola il potere legislativo statale e regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost. e - come la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e la CDFUE - può essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra cui in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost., specificamente evocati dall'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 349 del 2007, n. 348 del 2007 e n. 7 del 2013 ). Per giurisprudenza costante, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie, ma con esclusione del diritto internazionale pattizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, n. 348 del 2007, n. 349 del 2007, n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994 ).
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Presupposti del giudizio a quo - Controllo da parte della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., per non avere il giudice a quo chiarito se l'applicazione della previsione censurata fosse già stata contestata dalla ricorrente in appello. A prescindere dal rilievo che, come risulta dagli atti, la ricorrente aveva in effetti formulato tale doglianza in sede di appello, non sussistono ictu oculi ragioni di dubitare dell'ammissibilità del ricorso proposto nel giudizio principale, dal momento che, avendo la stessa Cassazione rimettente dato atto che la pena inflitta era stata rideterminata in peius nel giudizio d'appello, all'imputata sarebbe stato comunque consentito formulare motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio - e dunque anche alla pena accessoria - pure laddove una tale doglianza non fosse stata in precedenza articolata quale motivo d'appello. L'esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione incidentale non può essere dilatata sino a esigere una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice a quo . E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni - emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione - che possano condurre a dubitare di tale ammissibilità.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Superfluità di una ulteriore descrizione della fattispecie di causa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., per omessa illustrazione delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli della censurata automatica applicazione della sospensione dalla responsabilità genitoriale. L'accoglimento delle questioni comporterebbe l'esito obbligato dell'annullamento in parte qua della sentenza impugnata davanti alla Cassazione rimettente, il che basta a dimostrarne la rilevanza, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima. ( Precedente citato: ordinanza n. 150 del 2013 ).
Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero commesso dal genitore - Pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del giudice, sulla base della valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto - Irragionevolezza e violazione del diritto del minore a mantenere relazioni con entrambi i genitori - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori - l'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La norma censurata dalla Cassazione colpisce direttamente e in modo automatico, accanto al condannato, anche il minore, comportando per il genitore sospeso dall'esercizio della sua responsabilità la privazione di ogni potere decisionale nell'interesse del figlio. Non è pertanto ragionevole assumere che essa costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore, considerate la varietà dei fatti sussumibili nell'art. 574- bis cod. pen. e l'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio e il genitore, che potrebbero corrispondere a un preciso interesse del primo, da salvaguardare in via preminente rispetto alle esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale. All'irragionevole automatismo occorre quindi sostituire il dovere per il giudice penale di valutare caso per caso se la pena accessoria risponda in concreto all'interesse del minore, da apprezzarsi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Spetta invece al legislatore riconsiderare se il giudice penale sia il più idoneo a compiere tale valutazione, ferma restando la necessità di assicurare un coordinamento con le altre autorità giurisdizionali (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario civile) già investite della situazione del minore, anche al fine di garantire che egli sia sentito e venga tenuta in debito conto la sua opinione. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 364 del 1988 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento di questione riferita ad altri parametri.
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen., resta assorbita la questione formulata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Reati e pene - Delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Sospensione di diritto, a seguito di condanna, della potestà genitoriale - Asserita lesione dei diritti inviolabili del fanciullo - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché - in relazione all'art. 10 Cost. - agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto». L'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualunque descrizione dei fatti di causa preclude il doveroso scrutinio della rilevanza della questione. L'omessa illustrazione della fattispecie è tanto più grave nel caso di specie in quanto il rimettente sollecita una pronuncia attraverso la quale sia consentito al giudice di effettuare una valutazione in concreto dell'incompatibilità del denunciato automatismo rispetto alle esigenze effettive di tutela del minore nella specifica vicenda sottoposta al suo giudizio.