Art. 347 c.p. — Usurpazione di funzioni pubbliche
[1]Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
[3]La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva