Art. 347 c.p.Usurpazione di funzioni pubbliche

[1]Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

[3]La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art347 · fonte su Normattiva