Art. 349 c.p. — Violazione di sigilli
[1]Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
[2]Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva