Art. 35 c.p. — Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
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[1]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.
[2]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni, ne' superiore a due anni.
[3]Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 14 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva