Art. 162 (Codice penale militare di guerra) — Inadempimento di contratti di forniture militari
[1]Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
[2]Se la fornitura e' soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.
[4]Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva