Art. 375 c.p. — Frode in processo penale e depistaggio
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[1]Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
[2]Si applica l'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva