Art. 375 c.p. — Frode in processo penale e depistaggio
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[1]Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
[2]Si applica l'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
5Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Testo vigente dal 5 ottobre 1944 al 8 agosto 1992 · versione 6 su Normattiva