Art. 389 c.p.Inosservanza di pene accessorie

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[1]Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art389 · fonte su Normattiva