Art. 389 c.p. — Inosservanza di pene accessorie
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[1]Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.
[2]La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva