Art. 392 c.p. — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 14 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.
[2]Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 14 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva