Art. 396 c.p.Uso delle armi in duello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]Il duellante e' punito:

[3]1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

[4]2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

[5]Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.

[6]Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art396 · fonte su Normattiva