Art. 396 c.p. — Uso delle armi in duello
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[1]Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.
[2]Il duellante e' punito:
[3]1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
[4]2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
[5]Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.
[6]Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva