Art. 204 — Sfida; accettazione; duello
[1]Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.
[2]La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
[3]Il duellante e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva