Art. 399 c.p. — Duellante estraneo al fatto
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[1]Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
[2]Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo primo assente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva