Art. 400 c.p. — Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
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[1]Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perche' essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si e' battuta in duello, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
[2]La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva