Art. 201Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello

[1]Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

[2]Il superiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.

[3]Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art201 · fonte su Normattiva