Art. 412 c.p. — Occultamento di cadavere
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe; d…
ECLI:IT:COST:1993:211 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p., promossa dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO…
ECLI:IT:COST:1988:890 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 410 — Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione…
Art. 411 — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito…
Art. 413 — Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila. La pena e' aumentata se il fatto …
Art. 220 — Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili
Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli e' stato intimato, distrae od occulta una o piu' cose requisibili, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare…
Art. 61 — Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
(Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131) Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attivita' patrimoniali altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi iscrive…
Art. 196 — Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere
Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalita' o di oscenita', ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'offesa alla religione dello Stato (art. 404) o il vilipendio alle tombe (art. 408) costituisce delitto anche quando avvenga per effetto del vilipendio di cose. La Commissione parlamentare considerò che, quanto ai monumenti, alle statue, a dipinti, alle lapidi e alle iscrizioni, esistenti in luoghi di culto, essi non sempre sono oggetto di culto o sono consacrati al culto o destinati necessariamente al culto; e, se esistenti in cimiteri, non sempre sono destinati al culto dei defunti ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri di guisa che le cose medesime non sempre troverebbero protezione, rispettivamente, negli articoli 404 e 408. La Commissione propose quindi di inserire all'articolo 635 (danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio) una disposizione che prevedesse come danneggiamento il vilipendio delle predette cose. L'osservazione della Commissione si riferisce al disposto dell'articolo 143 del codice penale del 1889, il quale, con manifesta improprietà (data l'oggettività giuridica del capo nel quale è collocato) inserisce un delitto di danneggiamento (perpetrabile anche per un fine diverso da quello di offendere la «libertà dei culti») tra i delitti contro la libertà dei culti. Il codice nuovo, invece, ha il pregio d'aver dato alla materia una sistemazione più scientifica e più coerente. Esso tiene distinti i delitti di offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti mediante vilipendio di cose, dai delitti di danneggiamento, che qui non hanno a che vedere, come la stessa Commissione riconosce. L'offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti, e il delitto di danneggiamento, potranno concorrere materialmente fra loro, se le cose, oltre che vilipese, siano state anche danneggiate, perchè, per vilipendere, non è necessario anche danneggiare. Le cose elencate dalla Commissione, del resto, sono già comprese nei casi di danneggiamento perseguibile d'ufficio, perchè il numero 3° del capoverso dell'articolo 635 richiama esplicitamente il numero 7° dell'articolo 625, il quale, tra l'altro, contempla l'ipotesi che il danneggiamento sia commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». TITOLO V. Dei delitti contro l'ordine pubblico.
Relazione al Codice penale (1930), n. 151
Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 152
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art412 · fonte su Normattiva