Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere
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[1]Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
[2]Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
[3]I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
[4]Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
[5]La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965 · versione 0 su Normattiva