Art. 416 c.p.Associazione per delinquere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965. Leggi il testo vigente →

[1]Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[2]Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[3]I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[4]Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[5]La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416 · fonte su Normattiva