Art. 416 c.p.Associazione per delinquere

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[1]Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[2]Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[3]I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[4]Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[5]La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 33 96

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

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La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 29 settembre 1982 al 13 maggio 1991 · versione 97 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416 · fonte su Normattiva