Art. 416-ter c.p. — Scambio elettorale politico-mafioso
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((La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro)).
Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 18 aprile 2014 · versione 137 su Normattiva