Art. 416-ter c.p. — Scambio elettorale politico-mafioso
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[1]((Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
[2]La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma)).
Testo vigente dal 18 aprile 2014 al 3 agosto 2017 · versione 255 su Normattiva