Art. 416-ter c.p.Scambio elettorale politico-mafioso

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[1]Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione ((da sei a dodici anni)).

[2]La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.

Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 19 novembre 2017 · versione 283 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416ter · fonte su Normattiva