Art. 418 c.p.Assistenza agli associati

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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art418 · fonte su Normattiva