Art. 418 c.p. — Assistenza agli associati
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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva