Art. 418 c.p. — Assistenza agli associati
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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione ((da due a quattro anni)).
[2]La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Testo vigente dal 8 dicembre 2005 al 19 novembre 2017 · versione 204 su Normattiva