Art. 418 c.p.Assistenza agli associati

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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione ((da due a quattro anni)).

[2]La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Testo vigente dal 8 dicembre 2005 al 19 novembre 2017 · versione 204 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art418 · fonte su Normattiva