Art. 418 c.p. — Assistenza agli associati
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[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, ((da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione)) a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]La pena e' aumentata ((se l'assistenza e' prestata)) continuatamente.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Testo vigente dal 19 dicembre 2001 al 8 dicembre 2005 · versione 189 su Normattiva