Art. 435 c.p. — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva