Art. 435 c.p. — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
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Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 7 33
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234
7Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
L. 31 maggio 1965, n. 575
33La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Testo vigente dal 6 giugno 1965 al 29 settembre 1982 · versione 36 su Normattiva