Il delitto colposo si ha quando l'evento non è voluto dall'agente o dall'omittente, anche se da lui preveduto, e l'aver agito od omesso di agire nonostante la previsione dell'evento costituisce circostanza aggravante (articoli 43 e 61, n. 3°). Osservò la Commissione parlamentare che l'aver agito nonostante la previsione dell'evento configura un delitto doloso, e non colposo. Questo concetto, peraltro, si riconnette ad antiche teorie, ormai, a quel che io so, abbandonate dalla scienza. La dottrina che fondava la distinzione tra delitti dolosi e colposi sulla prevedibilità o imprevedibilità dell'evento può dirsi oramai abbandonata dalla più autorevole dottrina, e non è stata adottata, può dirsi, neppure dal codice del 1889. La colpa in verità è costituita, non dalla prevedibilità e dalla mancata previsione dell'evento, ma dalla negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di specifiche regole di condotta (è, in sostanza, la nozione del codice del 1889), che ha prodotto un evento non voluto (cioè contro l'intenzione), sebbene tale evento fosse prevedibile. Se fu preveduto, ricorre, come ho detto, una circostanza aggravante. Ora non si vede come la colpa con previsione possa trasformarsi in dolo, dal momento che il dolo esige non soltanto la previsione, ma altresì la volontà dell'evento. Ciò sarebbe vero soltanto se la previsione implicasse necessariamente la volontà di produrre l'evento. È invece caratteristico della imprudenza l'agire talvolta con previsione dell'evento, ma con tutt'altra volontà che quella di cagionarlo. L'attività lecita fornisce continui esempi di questa verità. Lo sportivo temerario, che si accinge ad un esercizio pericolosissimo, prevede di potervi lasciare la vita, eppure egli vuole tutt'altro che la morte. Lo stesso accade nella sfera dell'attività illecita. Chi corre sfrenatamente con un veicolo in una via frequentata, prevede necessariamente di poter investire qualcuno, ma la sua volontà non è diretta a questo scopo, di guisa che, se l'investimento si verifica, risponde, per universale consenso, di colpa (sia pure aggravata), e non di dolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 28
La legge talora esige che, per la punibilità di determinati fatti, si verifichino determinate condizioni, senza le quali si ritiene non necessaria la punizione. Si tratta di quelle condizioni obiettive di punibilità che importano la responsabilità dell'agente o dell'omittente, quantunque l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto. (art. 44). La Commissione parlamentare non contestò, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto, ma ritenne superfluo enunciarlo, tanto più che la legge non definisce le condizioni di punibilità. L'articolo 44, tenendo presente quanto fu elaborato dalla scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con certezza una regola, che la dottrina svilupperà ulteriormente. Le condizioni di punibilità esistevano anche nel codice del 1889; ma questo non dava alcuna regola per risolvere la questione se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condizioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a dirimere le questioni che erano sorte in proposito, e però la relativa norma è da ritenersi tutt'altro che superflua. Nè si può dubitare dell'esattezza del principio in discorso, che pone una deroga alle regole generali della responsabilità. Esso è giustificato dalla considerazione che le condizioni di cui si tratta rappresentano non già elementi dell'azione o dell'omissione, ma elementi del reato i quali, a giudizio del legislatore, non è necessario siano voluti dall'agente, per dar luogo alla punibilità. Al rilievo della Commissione parlamentare, che la legge non definisce le condizioni di punibilità, è agevole rispondere che la nozione di tali condizioni risulta chiara dall'articolo 44, mentre le condizioni stesse sono specificate nei singoli reati rispetto ai quali la legge le prevede. È compito poi della scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di punibilità e gli altri elementi del reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 29