Art. 45 c.p. — Caso fortuito o forza maggiore
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 91 — Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente…
Art. 626 — Furti minori
… la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: 1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente…
Art. 482 — Urto fortuito o per causa dubbia
Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.…
Art. 233 — Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento
… , dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 28 2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno; 3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di …
Art. 650 — Opposizione tardiva
… di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.26 In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni …
Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La legge talora esige che, per la punibilità di determinati fatti, si verifichino determinate condizioni, senza le quali si ritiene non necessaria la punizione. Si tratta di quelle condizioni obiettive di punibilità che importano la responsabilità dell'agente o dell'omittente, quantunque l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto. (art. 44). La Commissione parlamentare non contestò, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto, ma ritenne superfluo enunciarlo, tanto più che la legge non definisce le condizioni di punibilità. L'articolo 44, tenendo presente quanto fu elaborato dalla scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con certezza una regola, che la dottrina svilupperà ulteriormente. Le condizioni di punibilità esistevano anche nel codice del 1889; ma questo non dava alcuna regola per risolvere la questione se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condizioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a dirimere le questioni che erano sorte in proposito, e però la relativa norma è da ritenersi tutt'altro che superflua. Nè si può dubitare dell'esattezza del principio in discorso, che pone una deroga alle regole generali della responsabilità. Esso è giustificato dalla considerazione che le condizioni di cui si tratta rappresentano non già elementi dell'azione o dell'omissione, ma elementi del reato i quali, a giudizio del legislatore, non è necessario siano voluti dall'agente, per dar luogo alla punibilità. Al rilievo della Commissione parlamentare, che la legge non definisce le condizioni di punibilità, è agevole rispondere che la nozione di tali condizioni risulta chiara dall'articolo 44, mentre le condizioni stesse sono specificate nei singoli reati rispetto ai quali la legge le prevede. È compito poi della scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di punibilità e gli altri elementi del reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 29
La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione che dichiara non punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore (art. 45), ritenendola superflua. Osservò la Commissione che, in un codice, disposizioni non necessarie, come questa, sono sempre fonti di dubbi e pretesti a complicazioni dottrinarie. Non mi sembra, in verità, che possa prestarsi a dubbi una norma tanto chiara, precisa e recisa, quale è quella di cui si tratta. Neppure saprei dividere i timori della Commissione circa la possibilità di «complicazioni dottrinarie». Se la Commissione intende con ciò lo sviluppo scientifico del principio, da gran tempo esiste tutta una teoria sul caso fortuito e sulla forza maggiore. Se invece essa teme la creazione di dottrine cavillose o ingombranti, l'apparizione di queste non dipenderà certamente dall'esistenza di una norma, che la Commissione ritiene evidente e perciò superflua. Del resto, col criterio della superfluità, si potrebbe sopprimere la massima parte delle norme contenute nella parte generale del codice, lasciando alla dottrina la funzione di servire come fonte integrativa della legge. Ma ciò è contrario ai principi che regolano la funzione legislativa dello Stato moderno, e sopra tutto al principio della certezza del diritto obiettivo, senza la quale nel mondo moderno sarebbe impossibile ogni vita sociale. Non tanto da norme certe e immutabili possono sorgere dubbi e questioni, quanto dalla loro mancanza, che determina la necessità di ricorrere a fonti dottrinali necessariamente soggettive e mutevoli. Non può mai ritenersi superflua nel codice penale la dichiarazione di un principio di diritto, perchè questo codice non serve soltanto ai giureconsulti, ma costituisce una guida per la condotta di tutti e deve quindi codificare anche quei principi, che ai giurisperiti possono sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica, e il sistema ha esigenze di completezza e d'armonia, che non consentono di tacere principi fondamentali, se pure facilmente ricavabili per via di interpretazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 30
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art45 · fonte su Normattiva