Art. 233
Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento
[1]Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:
[2]1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 28
[3]2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
[4]3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.
[5]Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
28La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."
Testo vigente dal 17 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva