Art. 453 c.p. — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
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[1]E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
[2]1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
[3]2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
[4]3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
[5]4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva