Art. 453 c.p.Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

[2]1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

[3]2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

[4]3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

[5]4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art453 · fonte su Normattiva