Art. 453 c.p.Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

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[1]E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

[2]1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

[3]2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

[4]3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

[5]4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 181

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

181

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Testo vigente dal 27 settembre 2001 al 27 luglio 2016 · versione 186 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art453 · fonte su Normattiva