Art. 456 c.p. — Circostanze aggravanti
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Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne e' compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva