Art. 472 c.p.Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

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[1]Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

[2]La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

[3]Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art472 · fonte su Normattiva