Art. 692 c.p.Detenzione di misure e pesi illegali

[1]Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

[2]COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art692 · fonte su Normattiva