Art. 483 c.p. — Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico
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[1]Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva