Art. 483 c.p.Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico

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[1]Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi. 86 94

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

86

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

94

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Testo vigente dal 10 agosto 1982 al 22 febbraio 1983 · versione 95 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art483 · fonte su Normattiva