Art. 485 c.p. — Falsita' in scrittura privata
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1930
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità. 73 <!-- pag. 74 --> La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2727 Codice civileart. 1 d.lgs. 7/2016
Precedenti: 669575-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità. 73 <!-- pag. 74 --> La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Rv. 676339-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2702 — Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta…
Art. 518-octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la …
Art. 101 — Rinvio
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.…
Art. 313 — Querela di falso
Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo…
Art. 39 — Redditi determinati in base alle scritture contabili
… numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita'…
Art. 75 — Scritture di comparazione
1. Nei procedimenti per falsita' in atti, il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi e' dubbio sulla sua…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine al delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481), la Commissione parlamentare propose di dare distinta considerazione ai certificati forensi, punendo la relativa falsità con pena più lieve, perchè tali certificati hanno minore importanza di quelli sanitari. Ma è da osservare che nell'articolo in esame sono prevedute ipotesi che hanno tutte la stessa materialità e l'identica oggettività giuridica, trattandosi in ogni caso di certificati relativi all'esercizio di servizi di pubblica necessità. Che i certificati forensi siano meno importanti degli altri, è un'affermazione che non può essere dimostrata, tali certificati, se falsi, potendo trarre in inganno la pubblica Autorità e i privati. D'altronde i limiti della pena comminata da questa disposizione consentono al giudice di valutare adeguatamente la entità concreta dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 163
Anche per il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889. Ma poichè la scrittura privata deve essere un «documento» (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata. Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 164
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art485 · fonte su Normattiva