Art. 493-bis c.p. — Casi di perseguibilita' a querela
((I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo)).
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva