Art. 493-bis c.p. — Casi di perseguibilita' a querela
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[1]((I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
[2]Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016 · versione 91 su Normattiva