Art. 50 c.p. — Consenso dell'avente diritto
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 54 — Stato di necessita'
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato…
Art. 613 — Stato di incapacita' procurato mediante violenza
… somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate…
Art. 92 — Consenso della persona offesa
L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' …
Art. 52 — Difesa legittima
Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo…
Art. 49 — Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso…
Art. 51 — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'. Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto (art. 53) dava facoltà al giudice di applicare una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso invece costituisca reato (reato putativo), qualora si tratti di errore di fatto. La Commissione parlamentare consigliò la soppressione di questa disposizione, perchè nella ipotesi di reato putativo è da escludere la pericolosità sociale dell'autore del fatto, potendo trattarsi di persona così timida da considerare reato ciò che la legge consente o per lo meno tollera. Veramente codesta timidezza mal si concilia con l'intenzione e con la convinzione, sia pure erronea, di delinquere. Comunque, ho consentito a togliere la predetta disposizione dall'articolo 49, trattandosi di casi rarissimi, nei quali può intervenire efficacemente, se occorre, con i mezzi di cui dispone, l'Autorità di pubblica sicurezza.
Relazione al Codice penale (1930), n. 33
A proposito del così detto consenso dell'avente diritto la Commissione parlamentare ha esattamente osservato che non si può propriamente parlare di «persona offesa», nei casi in cui il consenso di questa persona esclude la possibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostituzione della parola «legittimamente» con un'altra più precisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.), alla quale il giudice deve attingere per decidere la questione della disponibilità di un determinato diritto soggettivo. Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che con il termine «legittimamente» ci si riferisce al complesso dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte del diritto. È poi impossibile indicare caso per caso la fonte a cui il giudice deve ricorrere, perchè è impossibile fare l'elenco di tutti i diritti disponibili. Uno stesso bene giuridico, del resto, come, ad esempio, la integrità personale, può essere disponibile per alcuni rapporti, e indisponibile, per altri (es: mutilazione volontaria di chi è soggetto ad obblighi militari), ed anche nei primi può essere disponibile sino ad un certo punto. Comunque, ho ritenuto opportuno dare alla disposizione una formula più concettosa e sintetica, stabilendo che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art. 50), anche fuori dei casi in cui, ben s'intende, il dissenso dell'avente diritto è espressamente richiesto dalla legge penale come elemento costitutivo di un determinato reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 34
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art50 · fonte su Normattiva