Art. 501 c.p.Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

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[1]Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

[2]Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

[3]Le pene sono raddoppiate:

[4]1° se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

[5]2° se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

[6]Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

[7]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 dicembre 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art501 · fonte su Normattiva