Art. 516 c.p.Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

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Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art516 · fonte su Normattiva