Art. 518-duodecies c.p.Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

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[1]Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[2]Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[3]La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Testo vigente dal 23 marzo 2022 al 8 febbraio 2024 · versione 323 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518duodecies · fonte su Normattiva