Art. 519 c.p.
[1]Codice Penale-art. 519
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 519
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONGIUNZIONE CARNALE CON MINORE INFRAQUATTORDICENNE E CONGIUNZIONE CARNALE VIOLENTA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PARIFICAZIONE DELLA PENA NEI MINIMI EDITTALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 519, SECONDO COMMA, N. 1. - COST., ART. 3.
La modificazione del trattamento sanzionatorio di una norma incriminatrice, mediante una decisione manipolativa, esorbita all'evidenza dal controllo di legittimita` costituzionale della norma stessa, per essere di esclusiva spettanza del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost.).
VIOLENZA CARNALE PRESUNTA - CONGIUNZIONE CON PERSONA MINORE DI ANNI QUATTORDICI - IDENTITA' DI PENA INDIPENDENTEMENTE DAL CONSENSO DEL MINORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita`, e non limitarsi ad affermarne apoditticamente la sussistenza senza esposizione alcuna dei fatti di causa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 519, comma secondo, n.1, cod.pen., nella parte in cui sanziona con identica pena la congiunzione carnale con persona infraquattordicenne, senza tener conto dell'eventuale consenso di essa).
- VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONSENSO DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE - EVOLUZIONE DEL COSTUME SOCIALE - FACOLTA' DELLA DONNA MINORENNE DI CHIEDERE L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE PRESE A RAFFRONTO DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA' DI INTEGRARE LA RICHIESTA DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA CON IL CONSENSO DEI GENITORI O CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art519 · fonte su Normattiva
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen., sollevata sul presupposto dell'evoluzione del costume sociale nel senso di una maggiore capacita' delle giovani generazioni di autodeterminarsi, che ha trovato emanazione nell'art. 12 della l. n. 194 del 1978, che prevede la facolta' della donna minorenne di chiedere personalmente l'interruzione della gravidanza. Invero, da un lato, la volonta' della minore deve esser sempre integrata (o dall'assenso dei genitori o dall'autorizzazione del giudice tutelare) e pertanto non si puo' paragonare con il consenso al congiungimento carnale, che e' certamente solo personale; d'altro canto, l'asserito mutamento della situazione sociale deve essere apprezzato, in via primaria dal legislatore e comunque non e' da considerare cosi' rilevante da determinare l'accoglimento della questione.
Riguarda ancheart. 539 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA . DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PREVISTE NELL'ART. 519, NN. 1, 2 E 3 DELLO STESSO CODICE - GIUSTIFICAZIONE PER L'INTRINSECA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
L'art. 539 del c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero, da un canto la norma trova eguale applicazione in tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume"; d'altro canto il diverso rilievo che assume l'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato (o dall'inferiorita' fisica o psichica del soggetto dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 c.p., non da' luogo ad ingiustificata disparita' di trattamento, attesa l'intrinseca diversita' delle fattispecie.
Riguarda ancheart. 539 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.