Art. 530 c.p.
[1]Codice Penale-art. 530
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 530
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORRUZIONE DI MINORENNI - ABROGAZIONE DELL'ART. 530 DEL C.P. CHE PREVEDEVA E PUNIVA COME REATO LA COMMISSIONE DI ATTI DI LIBIDINE SU PERSONA O IN PRESENZA DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI SEDICI E SOSTITUZIONE CON LA DIVERSA FIGURA CRIMINOSA DI ATTI SESSUALI SU MINORI DI ANNI QUATTORDICI - LAMENTATA PRIVAZIONE DI TUTELA PENALE DA ABUSI SESSUALI DEI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I SEDICI ED I QUATTORDICI ANNI - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E DELLA SALUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 530 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 29, comma primo, 31, comma secondo, e 32 Cost., in quanto contrasta con il principio di stretta legalita' in materia di reati e di pene, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., una questione di legittimita' costituzionale il cui accoglimento si concreti nella creazione, ovvero nel ripristino, di fattispecie incriminatrici diverse o ulteriori rispetto a quella configurata dal legislatore. - S. nn. 108/1981, 42/1977, O. n. 288/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 1 legge 66/1996
CORRUZIONE DI MINORENNI - MATURITA' ETICA ED INTELLETTUALE DEL MINORE ULTRAQUATTORDICENNE ED INFRASEDICENNE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La corruzione di minorenni di cui all'art. 530 cod. pen., a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 519 e 521 cod. pen. presuppone la presenza di un valido consenso al compimento di atti di libidine, da parte del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, cui e` riconosciuto il diritto di autodeterminazione sessuale. In tal modo, il legislatore ha inteso tutelare l'integrita` etica del minore in un momento delicato dello sviluppo dell'eta` evolutiva (quello appunto fra i 14 e i 16 anni), prefigurando una fattispecie di pericolo presunto o di condotta pericolosa, in cui la punibilita` non e` subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale bensi` al mero comportamento tipizzato dalla norma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 530 cod. pen.,nella parte in cui non consente al giudice di valutare, ai fini dell'eventuale applicazione della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., la maturita` etico-intellettuale del minore infrasedicenne ed ultraquattordicenne). - v. S. nn. 151/1973 e 209/1983.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art530 · fonte su Normattiva
REATI E PENE - CORRUZIONE DI MINORENNI - COD. PEN., ART. 542, TERZO COMMA, N. 2 - PROCEDIMENTO D'UFFICIO, INVECE CHE A QUERELA DELL'OFFESO, SE IL FATTO E' CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IN SEDE DI PROCEDIBILITA', TRA CITTADINI CHE COMMETTONO LO STESSO REATO - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' la disparita' di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la liberta' e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi e' piu' alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.
Riguarda ancheart. 542 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.