Art. 540 c.p. — Rapporto di parentela
[1]Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).
[2]Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 252 su Normattiva