Art. 540 c.p. — Rapporto di parentela
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[1]Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione illegittima e' equiparata alla filiazione legittima.
[2]Il rapporto di filiazione illegittima e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva